PROPOSTA DI LEGGE      

 

      d'iniziativa dei deputati Angelo Santori e Cesare Campa

              

(Acquisto di armi).

1. Il quarto comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « E` vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non sono in possesso di apposito titolo. Le autorizzazioni che abilitano ad entrare in possesso di armi sono il nulla osta rilasciato dal questore e le licenze di porto d’armi di cui all’articolo 42 per le sole categorie di armi per il cui porto é stata rilasciata la licenza. Il questore rilascia il nulla osta a coloro che appartengono, in via permanente, ad una delle categorie di cui all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, previo accertamento dei soli requisiti psico-fisici e di capacità tecnica previsti dal quinto comma del presente articolo ».

2. Il quinto comma dell’articolo 35 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il questore rilascia il nulla osta, per entrare in possesso di armi, a tutti coloro che ne fanno richiesta ai soli fini della difesa personale nell’ambito del luogo di detenzione delle stesse e nelle pertinenze di esso. Il rilascio del nulla osta da parte del questore è subordinato alla presentazione della certificazione medica, di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, con il quale il sanitario attesta, previo accertamento medico specialistico ed anche sottoposizione a esami o analisi ematologiche ed urinarie, qualora il sanitario stesso lo ritenga necessario, l’assenza di psicopatologie o di vizi che possono compromettere anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Per coloro che non attestano di prestare o di avere prestato servizio presso le Forze armate o le Forze di polizia ad ordinamento militare o civile dello Stato, il rilascio del nulla osta è altresì subordinato alla presentazione del certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143. Il questore può negare il rilascio del nulla osta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 43 e deve comunque negarlo a chi non dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità indicate dal periodo precedente».

3. Il medico di base e coloro che comunque esercitano la professione sanitaria presso strutture pubbliche, convenzionate o private, qualora rilevino nei propri assistiti episodi o sintomatologie connessi a patologie attinenti la sfera neurologica o psichica ne danno comunicazione entro 24 ore, in forma scritta, al competente ufficio dell’azienda sanitaria locale che la trasmette entro le successive 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza ai fini dei necessari provvedimenti relativi all’acquisto e alla detenzione di armi.

4. In caso di trattamento sanitario volontario od obbligatorio per patologie che possono avere rilevanza sociale e, in particolare, che possono determinare il venire meno dei requisiti previsti per la titolarità di licenze e autorizzazioni in materia di armi, gli organi competenti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a darne comunicazione entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza.

5. Il primo comma dell’articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

ART. 2.

(Detenzione di armi).

1. La lettera c) del secondo comma dell’articolo 38 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogata.

2. Dopo il secondo comma dell’articolo 57 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente: « Il numero massimo di armi comuni da sparo di cui è consentita la detenzione ai sensi dell’articolo 38 della legge, e successive modificazioni, è di due armi comuni da sparo corte, di due fucili da caccia ad anima liscia o rigata, di cinque armi catalogate sportive di cui massimo due armi corte ».

3. Dopo l’articolo 58 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è inserito il seguente: « ART. 58-bis. – 1. Coloro che detengono armi denunciate ai sensi dell’articolo 38 della legge, e successive modificazioni, sono tenuti a comprovare la permanenza dei prescritti requisiti psico-fisici, producendo con scadenza annuale, dopo la prima dichiarazione di detenzione, la certificazione di cui all’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, che è esibita all’autorità presso la quale sono denunciate le armi detenute, che annota l’avvenuto adempimento nell’apposita rubrica rilasciandone attestazione all’interessato. L’inottemperanza all’obbligo di esibizione della certificazione comporta il ritiro delle armi e l’emissione del provvedimento di divieto di cui all’articolo 39 della legge, e successive modificazioni ».

4. Il primo comma dell’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: « Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, esplosivi nonché armi deve garantirne la custodia con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, adottando e mantenendo efficienti idonee difese antifurto, secondo le modalità stabilite con provvedimento adottato, a cadenza triennale, dal prefetto, su proposta del questore, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di cui all’articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, in relazione all’andamento generale della situazione della criminalità e dell’ordine e della sicurezza nella provincia. Il medesimo provvedimento è adottato sulla base inoltre, dei parametri concernenti le fasce di applicazione delle diverse misure antifurto, diversificate in relazione alla quantità e qualità delle armi e degli esplosivi detenuti, stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, adottato su proposta del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica di cui all’articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni. Il Ministro dell’interno, con il medesimo decreto, sentito il citato Comitato nazionale, stabilisce i parametri e i criteri di applicazione delle misure a tutela della sicurezza da applicare ai titolari di licenze di collezione, di fabbricazione, di riparazione di armi nonché di deposito di materiale esplodente ».

5. L’articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: « ART. 39. – 1. Il prefetto, con decreto motivato, può vietare la detenzione di armi a coloro che si trovano nelle condizioni ostative al rilascio della licenza di porto d’armi previste dall’articolo 43 ».

ART. 3.

(Licenze di collezione).

1. Dopo il sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « Qualora il titolare della licenza detenga altre armi ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la collezione non può comprendere armi dello stesso tipo e calibro di quelle denunciate a titolo di detenzione; tali armi possono essere detenute purché rese inerti ».

ART. 4.

(Licenze di porto d’armi).

1. L’articolo 42 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 42. – 1. Le licenze per portare armi lunghe a qualsiasi titolo sono rilasciate dal questore. Le licenze per portare rivoltelle o pistole di qualsiasi natura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a 65 centimetri sono rilasciate dal prefetto. Il prefetto e il questore, secondo le rispettive competenze, nel valutare la necessità dell’interessato di portare l’arma corta o lunga ai fini della difesa personale, si attengono ad appositi parametri di valutazione fissati dal Ministro dell’interno ».

2. L’articolo 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: « ART. 43. – 1. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 11, le licenze di porto d’armi sono negate:

a) a chi non dimostra di essere in possesso dei requisiti psico-fisici e di idoneità al maneggio delle armi indicati dall’articolo 35;

b) a chi ha riportato condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale per delitti non colposi commessi con uso di violenza o minaccia, per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, delitti contro la personalità dello Stato o l’ordine pubblico, delitti commessi con l’aggravante delle finalità di terrorismo o di eversione, diserzione in tempo di guerra, violenza o resistenza all’autorità , nonché per reati di qualsiasi natura concernenti le armi e non ha ottenuto la riabilitazione o non sono stati dichiarati estinti gli effetti della condanna.

2. Le licenze di porto d’armi possono altresı` essere negate:

a) a chiunque non dà affidamento di escludere abusi del titolo di detentore o possessore delle armi;

b) a coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, ancorché abbiano ottenuto la riabilitazione o siano stati dichiarati estinti gli effetti della condanna;

c) a chi ha riportato condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale per delitti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera b), e non ha ottenuto la riabilitazione o non sono stati dichiarati estinti gli effetti della pena;

d) a coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitti di qualsiasi natura qualora non diano affidamento di non abusare delle armi e non sia provata la buona condotta.

3. Le licenze di porto d’armi possono comunque essere negate qualora ricorrano gravissime e motivate circostanze oggettive che non consentono di escludere abusi del titolo da parte del richiedente e dei suoi prossimi congiunti.

4. Le licenze di porto d’armi sono revocate quando vengono meno le condizioni psico-fisiche richieste ovvero sopravvengono, o se ne viene a conoscenza dell’esistenza, le condizioni che avrebbero determinato il diniego all’atto della richiesta.

Possono essere altresı` revocate qualora si verifichino le circostanze indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 2.

5. Il diniego e la revoca delle licenze di porto d’armi sono disposti dall’autorità competente con decreto motivato ».

3. L’articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente: « ART. 68. – 1. Il libretto di porto d’armi è rinnovato ogni due anni.

2. La licenza di porto di fucile per uso caccia è rinnovata annualmente mediante il pagamento delle relative tasse di concessione governative. La licenza di porto di pistola e di rivoltella nonché di porto di bastone animato è rinnovata ogni anno mediante il pagamento delle relative tasse di concessioni governative e ogni due anni mediante sostituzione del foglio bollato che l’autorità competente rilascia previa verifica delle condizioni di cui all’articolo 43 della legge, e successive modificazioni ».

ART. 5.

(Modifica all’articolo 28 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. L’autorità di pubblica sicurezza ha diritto di ottenere i certificati di cui all’articolo 22, qualora ne faccia richiesta, nel contesto dei procedimenti amministrativi di propria competenza afferenti l’irrogazione di misure di prevenzione, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di polizia e i concorsi per l’accesso ai ruoli delle Forze di polizia ».

ART. 6.

(Norme finali).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detenga armi o munizioni delle quali è entrato in possesso a seguito dell’appartenenza ad una delle categorie previste dall’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è tenuto, qualora non vi abbia provveduto, a dichiararne il possesso presso l’autorità competente con le modalità stabilite dall’articolo 38 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, nonché a produrre la certificazione attestante il possesso dei requisiti psicofisici e di idoneità al maneggio delle armi stabiliti dall’articolo 35 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della presente legge.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso di armi legalmente dichiarate, in numero superiore a quello stabilito dall’articolo 57, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, introdotto dall’articolo 2, comma 2, della presente legge, non può continuare a detenerle.

Qualora a seguito di cessione delle stesse, in tutto o in parte, ne diminuisca il numero, le medesime armi non possono essere reintegrate in quantità superiore a quella prevista dal citato articolo 57, terzo comma, del medesimo regolamento.