PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati Angelo Santori e Cesare Campa
Modifica al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, al regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e alla legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di armi
Onorevoli colleghi! - I gravi fatti di sangue recentemente verificatisi hanno posto in evidenza in maniera eclatante una serie di carenze normative nella complessa disciplina che regolamenta nel nostro Paese la materia delle armi. Ciò ha fatto emergere le innumerevoli discrasie venutesi a creare a seguito delle riforme normative che si sono succedute nel tempo. Il reiterarsi, con particolare frequenza, di episodi di follia degenerati in tragedia in conseguenza della disponibilità da parte dei protagonisti di armi regolamentate detenute da tempo nonostante il verificarsi ed il manifestarsi di sintomi di squilibrio evidentemente sottovalutati rendono necessario procedere in tempi rapidi ad una revisione della normativa complessiva della materia al fine di apportare tutte le modifiche necessarie a rimuovere e prevenire questo genere di episodi che destano particolare allarme sociale.
E' necessario innanzitutto accertare la permanenza nel tempo dei i requisiti psico fisici del detentore le armi per evitare che l'individuo in un lasso di tempo indeterminato incorra in traversie che diano luogo al venir meno di tali requisiti senza che l'autorità di pubblica sicurezza ne sia venuta a conoscenza. E' comunque importante anche gli esercenti una professione sanitaria segnalino le generalità dei soggetti che facciano ricorso all'assistenza sanitaria per patologie di natura psichica. Gli organi preposti potranno così avviare le procedure necessarie idonee a verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire il mantenimento della detenzione di armi.
Per quanto riguarda la custodia delle armi è necessario adottare misure idonee a ridurre il numero delle armi a disposizione di ogni singola persona e introdurre delle norme più rigorose circa la custodia delle stesse armi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Acquisto delle armi)
1. Il comma 4 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è modificato dal seguente: " 4. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano in possesso di apposito titolo. Le autorizzazioni che abilitano ad entrare in possesso di armi sono il nulla osta rilasciato dal Questore e le licenze di porto d'armi di cui al terzo comma dell'articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per le sole categorie di armi per il cui porto è stata rilasciata la licenza. Il Questore rilascia il nulla osta a coloro che appartengono in via permanente ad una delle categorie di cui all'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 previo accertamento dei soli requisiti psicofisici e di capacità tecnica previsti dal comma 2.
2. Il comma 5 dell'articolo 35 del r.d. 773/31 è modificato dal seguente: " 5. Il Questore rilascia il nulla osta per entrare in possesso di armi a tutti coloro che ne facciano richiesta ai soli fini della difesa personale nell'ambito del luogo di detenzione delle stesse e nelle pertinenze di esso. Il rilascio del nulla osta da parte del Questore è subordinato alla presentazione della certificazione medica di cui all'articolo 25 della legge 833 del 1978 con il quale il sanitario attesti, previo accertamento medico specialistico ed anche sottoposizione ad esami od analisi ematologiche ed urinarie, qualora il sanitario lo ritenga necessario, l'assenza di psicopatologie o vizi che possano compromettere anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Per coloro che non attestino di prestare o di avere prestato servizio presso le forze armate o le forze di polizia ad ordinamento militare o civile dello Stato è altresì subordinato alla presentazione del certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto legge 16 dicembre 1935 n. 2430 convertito nella legge 4 giugno 1936 n. 1143. Il Questore può negare il rilascio del nulla osta a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 43 del R.D. 773/31 e deve comunque negarlo a chi non dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità indicate nel precedente periodo.
3. Il medico di base e coloro che comunque esercitano la professione sanitaria presso strutture pubbliche, convenzionate o private, qualora rilevino nei propri assistiti episodi o sintomatologie connesse a patologie attinenti la sfera neurologica o psichica né danno comunicazione entro 24 ore in forma scritta al competente ufficio dell'Asl che la trasmette entro le successive 48 ore all'Autorità di pubblica sicurezza.
4. In caso di trattamento sanitario volontario o obbligatorio per patologie che possano avere rilevanza sociale ed in particolare che possano determinare il venir meno dei requisiti previsti per la titolarità di licenze ed autorizzazioni in materia di armi, il servizio sanitario è tenuto a darne comunicazione entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza.
5. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è abrogato.
Art. 2
(Detenzione di armi)
1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è abrogata.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 57 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 è aggiunto il seguente: 2bis. Il numero massimo di armi comuni da sparo di cui è consentita la detenzione ai sensi dell'articolo 38 del R.D.773/31 è di 2 numero armi comuni da sparo corte, numero 30 fucili da caccia ad anima liscia o rigata, 5 armi catalogate sportive di cui massimo due armi corte.
3. Dopo l'articolo 58 del R.D. 635/'40 è aggiunto il seguente " Art. 58 bis" Coloro che detengono armi denunciate ai sensi dell'articolo 38 del R.D. 773/31 sono tenuti a comprovare la permanenza dei prescritti requisiti psicofisici, producendo a scadenza triennale, dopo la prima dichiarazione di detenzione, la certificazione di cui all'articolo 35 del citato regio decreto che è esibita all'Autorità presso la quale sono denunciate le armi detenute che annota l'avvenuto adempimento nell'apposita rubrica rilasciandone attestazione all'interessato. L'inottemperanza all'obbligo di esibizione della certificazione,comporta il ritiro delle armi e l'emissione del provvedimento di divieto di cui all'articolo 39 del R.D.773/31.
4. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 110/75 è sostituito dal seguente: "Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, esplosivi nonché armi deve garantire la custodia con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, adottando e mantenendo efficienti, idonee difese antifurto, secondo le modalità stabilite con provvedimento adottato, a cadenza triennale, dal Prefetto a seguito di proposta del Questore, sentito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'andamento generale della situazione della criminalità e dell'ordine e della sicurezza nella provincia e sulla base dei parametri concernenti le fasce di applicazione delle diverse misure antifurto, diversificate sulla base della quantità e qualità delle armi ed degli esplosivi detenuti, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, adottato a seguito di specifica determinazione del Comitato nazionale di cui all'articolo 18 della legge 121 del 1981. Il Ministro, con il medesimo decreto, sentito il Comitato nazionale, stabilisce anche i parametri ed i criteri di applicazione delle misure a tutela della sicurezza da applicare ai titolari di licenze di collezione, fabbricazione, riparazione armi e deposito di materiale esplodente.
5. L'articolo 39 del R.D. 773/' 31 è sostituito dal seguente: " Art. 39 Il Prefetto, con decreto motivato, può vietare la detenzione di armi a coloro che si trovino nelle condizioni ostative al rilascio della licenza di porto d'armi previste dall'articolo 43 del R.D. 773/'31.
Art. 3
(Licenze di collezione)
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 110/75 è aggiunto il seguente comma 6bis. Qualora il titolare della licenza detenga altre armi ai sensi dell'articolo 38 del R.D. 773/31, la collezione non può ricomprendere armi dello stesso tipo e calibro di quelle denunciate a titolo di detenzione ovvero tali armi possono essere detenute purchè prive del relativo munizionamento.
Art. 4
(Licenze di porto d'armi)
1. L'articolo 42 del R.D. 773/31 è sostituito dal seguente: Le licenze per portare armi lunghe a qualsiasi titolo sono rilasciate dal Questore. Le licenze per portare rivoltelle o pistole di qualsiasi natura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a 65 centimetri sono rilasciate dal Prefetto. Il Prefetto ed il Questore, secondo le rispettive competenze, nel valutare la necessità dell'interessato di portare l'arma corta o lunga, ai fini della difesa personale si attengono ai parametri di valutazione fissati dal Ministro dell'interno.
2. L'articolo 43 del R.D. 773/'31 è sostituito dal seguente: Oltre a quanto stabilito dall'articolo 11 le licenze di porto d'armi sono negate:
a) a chi non dimostri di essere in possesso dei requisiti psicofisici e di idoneità al maneggio delle armi indicati dall'articolo 35 del R.D. 773/31;
b) chi ha riportato condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale per delitti non colposi commessi con uso della violenza o minaccia, per rapina, estorsione, sequestro di persona per scopo di rapina o estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, delitti commessi con l'aggravante delle finalità di terrorismo o di eversione, diserzione in tempo di guerra, violenza o resistenza all'Autorità, per reati di qualsiasi natura concernenti le armi e non abbia ottenuto la riabilitazione o non siano stati dichiarati estinti gli effetti della condanna.
3. Le licenze d'armi possono essere negate:
a) a chiunque non dia affidamento di non abusare delle armi;
b) a coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, ancorché abbiano ottenuto la riabilitazione o siano stati dichiarati estinti gli effetti della condanna;
c) a chi ha riportato condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale per delitti diversi e non abbia ottenuto la riabilitazione o non siano stati dichiarati estinti gli effetti della pena;
d) a coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitti di qualsiasi natura qualora non diano affidamento di abusare delle armi e non sia provata la buona condotta.
4. Le licenze d'armi possono comunque essere negate qualora ricorrano, gravissime, motivate, circostanze oggettive che non consentano di escludere abusi del titolo da parte del richiedente e dei suoi prossimi congiunti.
5. Le licenze di porto d'armi sono revocate quando vengano meno le condizioni psicofisiche richieste ovvero sopravvengano o se ne venga a conoscenza dell'esistenza, le condizioni che avrebbero determinato il diniego all'atto della richiesta. Possono essere revocate qualora si verifichino le circostanze indicate alle lettere a) b) c)e d) del comma 3.
6. Il diniego e la revoca sono disposti dall'Autorità competente con decreto motivato.
7. L'articolo 68 del R. D. 635/40 è sostituito dal seguente: Art. 68. Il libretto di porto d'armi si rinnova ogni dieci anni. La licenza di porto di fucile per uso caccia si rinnova annualmente mediante il pagamento delle relative tasse di concessione governative. La licenza di porto di pistola e rivoltella e porto di bastone animato si rinnova ogni anno mediante il pagamento delle relative tasse di concessioni governative ed ogni tre anni mediante sostituzione del foglio bollato che l'autorità competente rilascia previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 43 del r.d.773/31.
Art. 5
(Modifica all'articolo 28 del D.P.R. n. 313 del 14 dicembre 2002)
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 è aggiunto il seguente: "L'autorità di pubblica sicurezza può ottenere i certificati di cui all'articolo 22 qualora ne faccia richiesta nel contesto dei procedimenti amministrativi di propria competenza afferenti l'irrogazione di misure di prevenzione, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di Polizia ed i concorsi per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia".
Art. 6
(Norme finali)
1. Entro diciotto messi dall'entrata in vigore della presente legge chiunque detenga armi o munizioni delle quali è entrato in possesso a seguito dell'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 73 del R.D. 635/'40 è tenuto, qualora non vi abbia provveduto, a dichiararne il possesso presso l'autorità competente con le modalità stabilite dall'articolo 38 del R.D. 773/'31 , nonché a produrre la certificazione attestante il possesso dei requisiti psicofisici e di idoneità al maneggio delle armi.
2. Chiunque alla data di entrata in vigore della legge, sia in possesso di armi legalmente dichiarate, in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 2, comma 2, può continuare a detenerle. Qualora a seguito di cessione delle stesse, in tutto od in parte, ne diminuisse il numero non potrà reintegrarle in quantità superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni.
Roma 22 Gennaio 2004
On.Angelo Santori On.Cesare Campa