L'importazione di armi dall'estero
Contributi di Salwo
Importazione di armi dall'estero di Salwo
Ti copio quanto prevede la mia questura
(dagli USA non ho esperienza in quanto qualche arma importata dalla Germania ha
iter differente, spesso curato direttamente dal fornitore):
Licenza per l'importazione di armi comuni da sparo (privati)
Documenti necessari:
1. Domanda in carta da bollo da Euro 10,33,
indirizzata al sig. Questore, contenente:
A) generalità del richiedente;
B) stato di provenienza;
C) valico di frontiera di ingresso nel territorio dello Stato;
D) indicazione della Ditta o privato che fornisce le armi che produca un
documento dal quale risulti che l'arma è detenuta legalmente;
E) generalità della persona che curerà le operazioni doganali e numero del
patentino abilitativo;
F) descrizione completa delle armi - tipo, marca, calibro, modello, matricola e
numero di iscrizione nel catalogo nazionale per armi a canna rigata (quando
necessario).
2. Certificato contestuale di stato di famiglia e residenza in bollo;
3. Marca da bollo da Euro 10,33;
4. Fotocopia della ricevuta doganale (quando le armi sono già ferme in dogana).
NOTE :
La licenza ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio. Dopo la
nazionalizzazione e l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco Nazionale di
Gardone Val Trompia, ad eccezione di quelle armi provienenti dagli Stati i cui
punzoni siano riconosciuti, il richiedente dovrà effettuare immediata denuncia
all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei
Carabinieri (art. 38 T.U.L.P.S.).
All'atto dell'importazione il richiedente è comunque tenuto ad essere in
possesso di un titolo di polizia valido all'acquisizione di armi (nulla osta o
porto di pistola/fucile).
Il numero di iscrizione nel catalogo nazionale è sempre necessario, salvo che si
tratti di fucili da caccia ad anima liscia e di repliche di armi ad avancarica.
Per importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre nel corso dello
stesso anno solare, il richiedente, oltre alla presente licenza, dovrà munirsi
anche di apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto della provincia in cui
egli ha la propria residenza anagrafica.
La documentazione di cui al punto nr. 2 può essere presentata anche con
dichiarazione resa ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15 (autocertificazione).