Alcuni concetti di natura legale-oplologica

 

Utilizzo delle armi in collezione di Mori

Se nella sua licenza non le hanno espressamente imposto il divieto di portare o trasportare le armi fuori di casa, nessuna norma vieta di portarle o trasportarle scariche e nessuna norma vieta di prendere le munizioni al poligono e di sparare con essa. Il divieto di detenere le munizioni relative alle armi in collezione venne posto per evitare che un ladro rubasse armi e munizioni e non si applica quindi alle munizioni prese al poligono e usate sotto il controllo del TSN. Se il legislatore avesse voluto vietare l'uso delle armi in collezione lo avrebbe detto chiaramente e se ha detto una cosa diversa è perché intendeva tutt'altro. Non occorre essere grandi giuristi per comprenderlo.

Il calibro 223 è da caccia? tratto dal sito del Dr. Mori
Armi da caccia, calibri consentiti. Quali sono i calibri consentiti per le armi da caccia?
La legge 157/1992 (che conferma quasi integralmente quanto disposto da quella del 1977), stabilisce quanto segue:
1) Fucili a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatici
Il calibro non deve essere superiore al 12; rimangono vietate, in sostanza, le cosiddette spingarde. Sul terreno di caccia il serbatoio dei semiautomatici deve essere ridotto alla capacità di due cartucce; una cartuccia può essere tenuta in canna (nella zona faunistica delle Alpi, una sola cartuccia).
2) Fucili a canna rigata ad una o più canne
Dice la legge (attuale art. 13) che l'arma non deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone) , ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm. Con questa frase malriuscita, il legislatore (come risulta dai lavori parlamentari) voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare
perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri inferiori al 22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore, per pressioni varie, non ha neppure proibito i calibri Flobert, che pure fanno meno rumore dei calibri 22, ma sono in calibro 6 mm. o 9 mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).
I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza, tutti i calibri 22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R., 22 magnum, 22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per ignoranza del legislatore sulla loro esistenza sono poi rimasti vietati pochi calibri a percussione centrale, tra cui il più noto è il 22 Hornet (bossolo di c36 mm); altri, piuttosto rari, sono il 218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22 Wildcat. Sono invece calibri consentiti il 17 Remington (bossolo di 45 mm), il 219 Zipper (bossolo di 50 mm).
Questa corretta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'Interno con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così formulata:
La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
 

La legge e la circolare, in effetti, non hanno preso in considerazione quei calibri in cui il bossolo supera i 40 mm, ma il proiettile è inferiore a 5, 6 mm, come, ad esempio, il citato cal. 17 Remington. La legge e la circolare non hanno affrontato il problema, perché non se lo sono posto e perciò non sono molto utili per l'interpretazione.
Tenuto conto della ratio della norma (vietare armi utilizzabili per bracconaggio in quanto poco rumorose) e tenuto conto che i calibri in questione sono di tutto rispetto per potenza (ricordo che nella stessa categoria vi sono calibri militari!), non pare possa sussistere dubbio alcuno che essi non rientrano tra quelli che il legislatore voleva vietare.
Perciò la lacuna legislativa potrebbe essere colmata con una circolare.
I fucili in calibro 12 con canna rigata slug non sono soggetti a limitazione di colpi, salvo diverse disposizioni regionali.

Apposizione del numero di catalogo sulle armi a canna rigata di Mori
L'apposizione del numero di catalogo è diventata obbligatoria senza deroghe a partire dal 1° ottobre 1979. I primi numeri sono stati attribuiti a partire dal 17 febbraio 1978.