Alcuni concetti di natura legale-oplologica
Utilizzo delle armi in collezione di Mori
Se nella sua licenza non le hanno
espressamente imposto il divieto di portare o trasportare le armi fuori di casa,
nessuna norma vieta di portarle o trasportarle scariche e nessuna norma vieta di
prendere le munizioni al poligono e di sparare con essa. Il divieto di detenere
le munizioni relative alle armi in collezione venne posto per evitare che un
ladro rubasse armi e munizioni e non si applica quindi alle munizioni prese al
poligono e usate sotto il controllo del TSN. Se il legislatore avesse voluto
vietare l'uso delle armi in collezione lo avrebbe detto chiaramente e se ha
detto una cosa diversa è perché intendeva tutt'altro. Non occorre essere grandi
giuristi per comprenderlo.
Il calibro 223 è da caccia? tratto dal sito del Dr. Mori
Armi da caccia, calibri consentiti. Quali
sono i calibri consentiti per le armi da caccia?
La legge 157/1992 (che conferma quasi integralmente quanto disposto da quella
del 1977), stabilisce quanto segue:
1) Fucili a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatici
Il calibro non deve essere superiore al 12; rimangono vietate, in sostanza, le
cosiddette spingarde. Sul terreno di caccia il serbatoio dei semiautomatici deve
essere ridotto alla capacità di due cartucce; una cartuccia può essere tenuta in
canna (nella zona faunistica delle Alpi, una sola cartuccia).
2) Fucili a canna rigata ad una o più canne
Dice la legge (attuale art. 13) che l'arma non deve essere di "calibro non
inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un
calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone) ,
ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm. Con questa frase malriuscita,
il legislatore (come risulta dai lavori parlamentari) voleva semplicemente dire
che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la
famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il
bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i
piccoli calibri a percussione anulare
perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati
per bracconaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il
loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva
vietare calibri inferiori al 22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del
resto che il legislatore, per pressioni varie, non ha neppure proibito i calibri
Flobert, che pure fanno meno rumore dei calibri 22, ma sono in calibro 6 mm. o 9
mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).
I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in
sostanza, tutti i calibri 22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R., 22 magnum,
22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per ignoranza del legislatore
sulla loro esistenza sono poi rimasti vietati pochi calibri a percussione
centrale, tra cui il più noto è il 22 Hornet (bossolo di c36 mm); altri,
piuttosto rari, sono il 218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e
qualche 22 Wildcat. Sono invece calibri consentiti il 17 Remington (bossolo di
45 mm), il 219 Zipper (bossolo di 50 mm).
Questa corretta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'Interno
con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così
formulata:
La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano
tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad
anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica,
qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto
di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che
utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a
vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
La legge e la circolare, in effetti, non
hanno preso in considerazione quei calibri in cui il bossolo supera i 40 mm, ma
il proiettile è inferiore a 5, 6 mm, come, ad esempio, il citato cal. 17
Remington. La legge e la circolare non hanno affrontato il problema, perché non
se lo sono posto e perciò non sono molto utili per l'interpretazione.
Tenuto conto della ratio della norma (vietare armi utilizzabili per bracconaggio
in quanto poco rumorose) e tenuto conto che i calibri in questione sono di tutto
rispetto per potenza (ricordo che nella stessa categoria vi sono calibri
militari!), non pare possa sussistere dubbio alcuno che essi non rientrano tra
quelli che il legislatore voleva vietare.
Perciò la lacuna legislativa potrebbe essere colmata con una circolare.
I fucili in calibro 12 con canna rigata slug non sono soggetti a limitazione di
colpi, salvo diverse disposizioni regionali.
Apposizione del numero di catalogo sulle armi a canna
rigata di Mori
L'apposizione del numero di catalogo è diventata obbligatoria senza deroghe a
partire dal 1° ottobre 1979. I primi numeri sono stati attribuiti a partire dal
17 febbraio 1978.